
Iniziativa di legge popolare "Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità".
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Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità
Art. 1. (Principi generali)
1. In conformità agli artt. 3 e 30, comma 1, della Costituzione, la Repubblica riconosce l’importanza del ruolo di entrambi i genitori nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei figli e, anche nel caso in cui i genitori vivano separati, promuove tutte le azioni necessarie a garantire un rapporto paritetico della prole con il padre e la madre, tutelando e promuovendo la parità nell’accudimento, cura ed educazione dei figli.
Art. 2. (Modifica dell’articolo 337-ter del Codice Civile)
1. L’articolo 337-terdel Codice Civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-ter(Provvedimenti riguardo ai figli) – Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.
Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi e debitamente comprovati, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Nel valutare la permanenza presso ciascun genitore, dovranno essere indicati obbligatoriamente nel piano genitoriale anche gli orari lavorativi di ciascun genitore, per poter favorire un accordo su base bisettimanale che permetta l’organizzazione in base agli impegni scolastici del minore e alle altre attività indicate nel piano genitoriale nell’interesse del minore. Ognuno dei genitori è libero di avvalersi del sostegno di figure esterne per la cura e l’accudimento della prole, da scegliersi preferibilmente nell’ambito della cerchia parentale. In caso di disaccordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre.
Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, devono prevedere adeguati meccanismi di recupero dei tempi durante i periodi di vacanza del minore, al fine di garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno.
Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli ascendenti del minore possono intervenire nei giudizi relativi ai minori con le forme dell’articolo 105 del codice di procedura civile
Il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. La residenza sarà assegnata presso uno dei genitori a meri fini anagrafici
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice
Nel piano genitoriale deve essere indicata la misura con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e patrimonio, considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) le risorse economiche di entrambi i genitori;
3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il giudice prende atto, se non contrari al superiore interesse del minore, degli accordi intervenuti tra i genitori, anche all’esito di un procedimento di mediazione familiare. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e determina comunque i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, applicando in ogni caso il criterio del mantenimento diretto, sulla base del costo medio di beni e servizi necessari per i figli, individuato su base locale.
Quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile a causa di ostacoli oggettivi, ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio, istituendo un fondo comune a ciò destinato, in cui entrambi i genitori provvederanno a versare le somme determinate dal giudice sulla base delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, secondo quanto previsto dall’art. 473-bis.12 del codice di procedura civile, per garantire che l’obbligo di mantenimento della prole sia distribuito in maniera equilibrata fra i due genitori. Il genitore che attinge al fondo dovrà obbligatoriamente rendere all’altro il conto delle spese ordinarie e straordinarie, dimostrando l’impiego del fondo esclusivamente a beneficio esclusivo della prole
In caso di violazione degli obblighi di natura economica a carico di uno dei genitori, si applica l’articolo 12-sexiesdella legge 1° dicembre 1970, n. 898»
Art. 3. (Modifica dell’art. 337-sexies del Codice Civile)
L’articolo 337-sexiesdel Codice Civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-sexies. Godimento della casa familiare. – In caso di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, il godimento della casa familiare è definito in base al titolo di proprietà, ovvero ad altro idoneo titolo ad effetto reale o obbligatorio. Il giudice potrà stabilire un contributo a fini abitativi a carico di un genitore, nel caso in cui l’altro sia privo di mezzi economici sufficienti a garantire alla prole adeguate condizioni di vita nel tempo in cui la stessa dimori presso di lui
L’eventuale assegnazione della casa familiare potrà essere disposta solo a favore dei figli, prevedendo che i genitori vi si alternino secondo i periodi di custodia della prole concordati tra di loro, o stabiliti dal giudice.
Ogni cambiamento di residenza del figlio minore deve essere, a pena di irricevibilità della richiesta, preventivamente concordato per iscritto da entrambi i genitori o da tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale»
Art. 4. (Modifica dell'articolo 337-septies del Codice Civile)
1. L’articolo 337-septiesdel Codice Civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-septies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni. – Il giudice, in caso di disaccordo tra le parti, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico, il cui ammontare complessivo va ripartito a metà tra i genitori. Tale assegno è versato direttamente al figlio, fermi per quest’ultimo gli obblighi di cui all’articolo 315-bis.
Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori
Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nei confronti dei figli maggiorenni cessa l’obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori al compimento del diciannovesimo anno di età del figlio
Tale obbligo può persistere oltre tale momento soltanto in caso di proficua frequenza di studi universitari, e comunque non oltre la data del compimento del ventiseiesimo anno di età».
Art. 5. (Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)
1.All’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 337-tere seguenti del Codice Civile».
Art. 6. (Introduzione dell’art. 337-novies del Codice Civile)
1. Al Titolo IX del Capo II del Libro I del Codice Civile, dopo l’articolo 337-octiesè aggiunto il seguente articolo:
«Art. 337-novies. – (Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale) – Solo qualora sia strettamente necessario all’emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-tere 337-quater, il giudice, con provvedimento puntualmente motivato, tenendo prioritariamente conto dell’interesse del figlio a non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà legalmente espressa, può avvalersi di un consulente tecnico, ovvero dei servizi sociali professionali territorialmente competenti e delle strutture ospedaliere pubbliche, esclusivamente per l’accertamento delle competenze genitoriali. Le risposte ai quesiti posti dal giudice fornite dal consulente tecnico nominato d’ufficio o dagli operatori dei Servizio Sociali o delle strutture ospedaliere pubbliche non possono contenere suggerimenti su regime di affidamento, domiciliazione, modalità di frequentazione e tempi di permanenza del minore presso i genitori
Le indagini e gli approfondimenti di cui al comma 1 devono sempre svolgersi nel rispetto del diritto di difesa e al contraddittorio di tutte le parti. Si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 62, 192, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile»
Art. 7. (Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del Codice di Procedura Penale)
Gli articoli 574 e 574-bis del Codice di Procedura Penale sono abrogati.
Art. 8. (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)
1. Dopo l’articolo 605 del Codice di Procedura Penale è inserito il seguente:
«Art. 605-bis. (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci). –
Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 316 del Codice Civile, al tutore di cui all’articolo 346 del Codice Civile, al curatore di cui all’articolo 424 del Codice Civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all’estero, contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall’articolo 630.
Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del presente codice, ai fini dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale»
Art. 9. (Accuse false o infondate di abusi o maltrattamenti in famiglia)
1. Dopo l’art. 337-noviesdel Codice Civile è introdotto il seguente:
«Art 337-decies. Accuse false o infondate. –
Il giudice dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore che abbia allegato in giudizio fatti costituenti abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere ovvero altri reati ai danni dell’altro genitore o del figlio che, anche all’esito di una sommaria istruttoria, siano risultati insussistenti»
Art 10. (Modifica dell’art. 368 del Codice di Procedura Penale)
All’art. 368 del Codice di Procedura Penale sono aggiunti i seguenti commi:
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Le pene sono aumentate di un terzo per il coniuge, l'ex coniuge, il convivente, l'ex convivente o comunque il genitore che con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato l'altro genitore che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato"
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La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di ottenere nei confronti dell'altro genitore un ingiusto vantaggio o un altrui detrimento nelle condizioni di affidamento e mantenimento della prole
Art. 11. (Introduzione dell’articolo 570-ter del Codice di Procedura Penale)
Dopo l’articolo 570 bis del Codice di Procedura Penale è introdotto il seguente:
Art. 570-ter(Stalking genitoriale)
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Chiunque, abusando dell’affidamento di un minorenne, indebitamente limita, impedisce o nega al genitore non affidatario il suo diritto di frequentarlo, istruirlo ed educarlo è punito con la reclusione fino ad un anno
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La pena è della reclusione da 2 a 4 anni nel caso in cui l’autore interrompa senza giustificato motivo per un periodo superiore ai tre mesi la continuità della relazione del genitore non affidatario col figlio minore
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In caso di gravi e ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il giudice può applicare la pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale
Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 della presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima
2. Entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione della perdita del diritto alla bi-genitorialità in capo ai minori
Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
